Posted on Nov 20, 2020
È un argomento a cui ci si appassiona… Alcune banche, e forse non solo le banche, si affidano all’esecuzione di un bonifico bancario come metodo di autenticazione durante la stipulazione di contratti; se la denominazione del soggetto ordinante è uguale alla denominazione della persona che richiede la stipulazione del contratto (qual’è il giusto termine tecnico? Boh…): il cliente è autenticato e la società considera credibili gli ulteriori documenti forniti in forma digitale o in fotocopia (carta d’identità e codice fiscale).
La possibilità di eseguire un bonifico da un conto corrente con certe coordinate viene, di fatto, considerata alla stregua di una firma digitale. Questo non è lo scopo per cui è stato creato il sepa Credit Transfer (sct).
Quanto è falsificabile un’operazione sct da chi lavora nell’infrastruttura bancaria, oppure per la società contraente? Quanto è ripudiabile dal presunto ordinante?
Anche ammesso che “dopo” un misfatto si riesca a scagionare il legittimo titolare di un’identità digitale, intanto il misfatto è stato compiuto!